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Il versamento della sanzione sana l’errore sul reverse charge

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 luglio 2021

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Nella risposta a interpello n. 501 pubblicata ieri, 22 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate afferma che, in caso di erronea fatturazione da parte di un soggetto passivo identificato ma non stabilito nel territorio dello Stato, in presenza dei requisiti per l’applicazione del reverse charge, se l’IVA è stata assolta dal prestatore, il committente non ha l’onere di regolarizzare l’operazione. In tale ipotesi, si applica la sanzione fissa compresa fra 250 e 10.000 euro, fermo restando il diritto del cessionario/committente alla detrazione IVA.

Nel caso in esame, il fornitore tedesco – soggetto passivo IVA stabilito in Germania e identificato in Italia – ha emesso fatture, in formato cartaceo, con addebito dell’IVA secondo le modalità ordinarie, annotandole ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72 e versando l’imposta. 

L’Agenzia ritiene che, in tale contesto, ai fini del corretto assolvimento dell’IVA, il soggetto passivo nazionale avrebbe dovuto considerare irrilevante la fattura emessa con la partita IVA italiana attribuita al prestatore estero e richiedere a quest’ultimo l’emissione di una fattura con la partita IVA tedesca, da integrare e annotare nei registri IVA delle vendite e degli acquisti, per assolvere l’IVA mediante inversione contabile (cfr. ris. n. 21/2015). Tuttavia, sulla base di quanto già chiarito dalla circ. n. 16/2017, si è ribadito che, quando l’imposta, seppur in modo irregolare, sia stata comunque assolta, il versamento della sola sanzione minima di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del DLgs. 471/97 (definibile mediante ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 472/97) fa salvo il comportamento del cessionario/committente che non ha applicato il reverse charge.

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