Temporanea inidoneità degli operatori sanitari se rifiutano il vaccino
L’obbligo vaccinale è previsto solo per certe categorie di lavoratori, individuate in base alle mansioni svolte e ai settori produttivi di riferimento
L’art. 4 del DL 1° aprile 2021 n. 44, conv. L. 28 maggio 2021 n. 76, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione gratuita anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione non è obbligatoria, e può essere omessa o differita, “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. L’obbligo rimarrà in vigore fino al completamento del piano vaccinale nazionale, ma comunque non oltre la fine dell’anno 2021.
La legge prevede che ...
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