Sterilizzate anche le perdite non da COVID-19
Possibile procedere direttamente ad aumenti di capitale a pagamento; fino al 30 giugno si sarebbe potuto anche con le maggioranze agevolate ex DL 76/2020
La disciplina sulla sterilizzazione delle perdite ex art. 6 del DL 23/2020 convertito – sia quella previgente che quella attuale (ridisegnata dall’art. 1 comma 266 della L. 178/2020) – è facoltativa e da riferire anche alle perdite maturate prima del periodo di riferimento. Durante la relativa operatività – che impone comunque la convocazione dell’assemblea per l’assunzione degli opportuni provvedimenti – è possibile procedere ad aumenti di capitale a pagamento non preceduti dalla riduzione a copertura delle perdite. Anzi, fino al 30 giugno scorso, sarebbe stato addirittura possibile, per tali operazioni, decidere con la maggioranza agevolata prevista dall’art. 44 del DL 76/2020 convertito.
Sono queste le interessanti indicazioni che emergono dalla lettura dell’ordinanza
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