La sospensione delle cartelle fa venire meno il divieto di compensazione
Uguali considerazioni valgono per gli accertamenti esecutivi
L’art. 68 comma 1 del DL 18/2020 sancisce che se i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS scadono dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, possono essere effettuati, senza aggravi di alcun tipo, entro il 30 settembre 2021.
Peraltro, sino a fine agosto 2021, come ormai confermato in modo costante nelle FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione, non vengono notificate cartelle di pagamento né vengono disposte azioni cautelari ed esecutive.
Si ritiene che nel predetto lasso temporale non operi il divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010.
Tale norma vieta la compensazione, nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo
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