Congruità delle spese con ecobonus «ordinario» legata alla data di inizio
Il rispetto dei massimali di costo specifico va attestato solo se gli interventi hanno avuto data di inizio lavori non antecedente al 6 ottobre 2020
Le spese sostenute per interventi di efficienza energetica devono rispettare i massimali di costo specifici determinati per ciascuna tipologia di intervento ai sensi del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”, emanato in attuazione del comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013.
Questi massimali di costo specifici costituiscono il riferimento anche per il rilascio dell’attestazione di congruità delle spese che è richiesta dalla lett. a) del comma 13 dell’art. 119 del DL 34/2020, quando gli interventi di efficienza energetica risultano agevolabili con il superbonus al 110%, anziché con il “normale” ecobonus.
In tal caso, l’attestazione di congruità delle spese è compresa nell’asseverazione “superbonus - efficienza energetica” che deve essere
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