Dolo specifico ampio per l’omessa dichiarazione
È desumibile dall’entità del superamento della soglia di punibilità e dalle risultanze fiscali della società
È corretto desumere il dolo specifico di evasione, in relazione alle fattispecie di omesse dichiarazioni ai fini IVA e IRES (art. 5 del DLgs. 74/2000), facendo leva, da un lato, sull’entità del superamento delle soglie di punibilità e sull’analisi delle risultanze fiscali della società e, dall’altro, sul fatto che l’imputato, quale liquidatore della società, fosse depositario delle scritture contabili e tenuto alla compilazione e alla presentazione delle dichiarazioni stesse, con conseguente piena consapevolezza dell’ammontare delle imposte dovute.
A stabilirlo è la sentenza n. 32241 della Cassazione, depositata ieri, e relativa al caso di un soggetto che, dopo aver ricoperto la carica di amministratore di una srl, probabilmente di fatto, ne assumeva l’incarico
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