Il fallito può amministrare la srl ancora per poco
A breve l’art. 2382 c.c. sarà applicabile anche alle srl
Anche un soggetto fallito può essere amministratore di srl. A ribadirlo è l’ordinanza n. 25050 della Cassazione depositata ieri, a conferma di quanto già stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza 8 agosto 2013 n. 18904, secondo la quale le nomine degli amministratori di srl, salvo diverse indicazioni statutarie, non sono più soggette a cause di ineleggibilità o di decadenza, né risultano applicabili per analogia le norme dettate per la spa dall’art. 2382 c.c. (contra: Trib. Roma 23 gennaio 2018).
Tale soluzione non è stata condivisa neppure dalla curatela fallimentare del caso di specie, che vedeva l’amministratore della srl fallita adoperarsi nelle questioni insorte nell’ambito della procedura concorsuale nonostante fosse già stato dichiarato anche personalmente fallito ...
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