Interventi antisismici su immobili a uso promiscuo con detrazione ridotta
La riduzione del 50% non si applica nel caso competa l’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013
Relativamente agli interventi volti al recupero edilizio, l’art. 16-bis comma 5 del TUIR prevede espressamente che se sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la “detrazione spettante è ridotta al 50%“ (o, come meglio precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7, “la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute”).
Per quanto concerne invece il c.d. “bonus mobili”, stante il rinvio operato dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 alla disciplina del TUIR, il bonus dovrebbe spettare, ancorché in misura ridotta, anche per gli acquisti effettuati da imprenditori individuali
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