Non basta sostenere la spesa per il superbonus con opzione
La possibilità rimane «congelata» finché non si realizza il presupposto della liquidazione di un SAL ex art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020
Ai sensi dell’art. 121 commi 1 e 7-bis del DL 34/2020, le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito possono essere esercitate relativamente a detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute “negli anni 2020 e 2021” e, limitatamente alle spese per gli interventi individuati dall’art. 119 (c.d. superbonus al 110%), “nell’anno 2022”.
Il momento di sostenimento della spesa si individua:
- in base al principio di cassa, ossia la data del pagamento, quando le spese sono sostenute dal beneficiario dell’agevolazione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
- in base al principio di competenza economica, di cui all’art. 109 del TUIR, quando le spese sono sostenute dal beneficiario dell’agevolazione
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