Trasferimento di quota inefficace per soci e società con prelazione violata
Non è, invece, possibile «riscattare» la partecipazione
Due recenti provvedimenti della giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 dicembre 2020 e Trib. Roma n. 8557/2021) riportano l’attenzione sulle conseguenze che derivano dalla violazione di una clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali.
Si afferma, infatti, che, in tal caso, l’atto di cessione è solo relativamente inefficace; nel senso che l’inefficacia potrà essere fatta valere dalla società, tramite l’organo amministrativo, quale soggetto portatore dell’interesse sotteso alla clausola stessa. Con la conseguenza che nessun diritto sociale collegato alle partecipazioni acquistate in spregio alla prelazione è esercitabile dal socio acquirente.
La clausola di prelazione – si evidenza – ha portata organizzativa e funzione sociale, venendo ad incidere
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