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IL CASO DEL GIORNO

Niente rigetto della sospensiva per mancata comparizione all’udienza

/ Caterina MONTELEONE

Sabato, 20 novembre 2021

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L’art. 47 del DLgs. 546/92 stabilisce che, analogamente a quanto previsto dall’art. 700 c.p.c. nel processo civile, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto ricevuto, previa dimostrazione del:
fumus boni iuris (verosimiglianza della pretesa);
periculum in mora. In altri termini, egli deve provare il danno grave e irreparabile che potrebbe causargli la prosecuzione della riscossione, o, comunque, che potrebbe derivargli in caso di mancata sospensione dell’atto impugnato. Il danno può anche essere non imminente, ma deve trattarsi di un danno che non potrebbe venire meno in seguito alla sentenza di accoglimento del ricorso.

A seguito del DLgs. 156/2015 la sospensione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo. È, quindi, possibile

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