Niente rigetto della sospensiva per mancata comparizione all’udienza
Si tratta di una motivazione talvolta utilizzata dai giudici che non ha fondamento in alcuna norma
L’art. 47 del DLgs. 546/92 stabilisce che, analogamente a quanto previsto dall’art. 700 c.p.c. nel processo civile, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto ricevuto, previa dimostrazione del:
- fumus boni iuris (verosimiglianza della pretesa);
- periculum in mora. In altri termini, egli deve provare il danno grave e irreparabile che potrebbe causargli la prosecuzione della riscossione, o, comunque, che potrebbe derivargli in caso di mancata sospensione dell’atto impugnato. Il danno può anche essere non imminente, ma deve trattarsi di un danno che non potrebbe venire meno in seguito alla sentenza di accoglimento del ricorso.
A seguito del DLgs. 156/2015 la sospensione può essere chiesta in ogni stato e grado del processo. È, quindi, possibile
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