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L’omessa variazione in diminuzione entro l’anno «cristallizza» l’IVA esposta nella fattura originaria

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 novembre 2021

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In caso di riduzione dell’imponibile e dell’imposta per accordo delle parti, qualora non sia più possibile operare la relativa variazione per il decorso del termine annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, l’imposta dovuta dal cedente/prestatore e detraibile per il cessionario/committente è quella indicata nella fattura originaria, “restando detto accordo privo di effetti in relazione all’imposta medesima”.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34940 pubblicata ieri, 17 novembre 2021, esaminando il caso di un soggetto che, a seguito di un accordo transattivo, emetteva, senza annotarla nel proprio registro IVA, una nota di credito oltre il termine previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72; l’Agenzia delle Entrate riteneva inammissibile l’emissione del documento da parte del prestatore, procedendo peraltro al recupero dell’imposta corrispondente alla variazione, originariamente detratta dal committente.

Secondo la Suprema Corte, trattandosi di riduzione volontaria della base imponibile avvenuta oltre l’anno di effettuazione (rectius fatturazione) dell’operazione, la fattura originaria deve ritenersi ormai “cristallizzata” sia “con riferimento all’IVA assolta”, sia relativamente a quella detraibile. Il comportamento del prestatore consoliderebbe, in verità, il debito d’imposta nella misura esposta nella predetta fattura ai sensi dell’art. 21 comma 7 del DPR 633/72, secondo cui “se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”. Simmetricamente, secondo i giudici di Cassazione, deve ritenersi “consolidato – nella stessa misura – il correlativo diritto di detrazione della committente”.

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