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Termine maggiorato per accertare il non residente

/ REDAZIONE

Martedì, 30 novembre 2021

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37149 depositata ieri, ha sancito che ove l’Agenzia delle Entrate accerti la residenza in Italia di un contribuente non residente, qualora la dichiarazione sia stata omessa il termine è quello dei cinque anni ex art. 43 del DPR 600/73 nella versione vigente ratione temporis.

Quindi, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto (e non quarto) anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

I giudici specificano come l’obbligo dichiarativo non si possa ritenere assolto con la presentazione dei CUD e del modello 770, adempimenti riconducibili al sostituto di imposta e non al contribuente.

Le ritenute, che erroneamente sono state effettuate a titolo di imposta, avrebbero dovuto eseguirsi a titolo di acconto dunque non esonerano dall’obbligo dichiarativo. Anzi, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare i redditi percepiti scomputando le ritenute subite.

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