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Rinunce a TFR, aumenti di capitale e finanziamenti da valutare rispetto agli omessi versamenti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 dicembre 2021

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Secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo Cass. n. 43919/2021), ai fini dell’integrazione delle fattispecie di omesso versamento, dal punto di vista dell’elemento psicologico è sufficiente il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo, mentre l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

In particolare, ai fini dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo anche attingendo al patrimonio personale. Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea a escludere il dolo, posto che – laddove si rimanga nell’ambito di insoluti fisiologici – si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa.

A fronte di ciò, la Cassazione, nella sentenza n. 43913/2021, depositata lo stesso giorno della decisione sopra citata, ha stabilito che i giudici di merito devono tenere in adeguata considerazione l’ipotesi in cui l’imputato per i delitti in questione alleghi debitamente di avere provato a fronteggiare la crisi di liquidità della società gestita:
- rinunciando alla liquidazione del proprio TFR;
- partecipando a un aumento del capitale, per la sua quota, mediante un mutuo personale;
- successivamente effettuando diversi finanziamenti soci, anche ricorrendo a ulteriori prestiti bancari.

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