Adeguati gli importi delle sanzioni per mancato invio del prospetto disabili
Con i DM nn. 193 e 194 pubblicati ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha reso noto l’adeguamento degli importi del contributo esonerativo ex art. 5, commi 3 e 3-bis della L. 68/1999 e degli importi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15 della medesima legge, relativi alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili; i nuovi importi decorreranno dal 1° gennaio 2022 (si veda “Dal 2022 esonero dall’assunzione obbligatoria di disabili più caro” del 2 ottobre 2021).
In particolare, il DM 193/2021 dispone l’adeguamento a 39,21 euro del contributo previsto per la fruizione dell’esonero parziale autorizzato e di quello autocertificato (rispettivamente, art. 5, commi 3 e 3-bis della L. 68/1999) da parte di datori di lavoro che dimostrino, per le speciali condizioni della loro attività, di non poter occupare l’intera percentuale dei disabili. Il contributo esonerativo è dovuto per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Con il DM 194/2021, le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati in caso di mancato o ritardato invio, entro il termine annuale del 31 gennaio, del prospetto informativo disabili ex art. 9, comma 6 della L. 68/99 sono adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
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