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Aggiornate le regole per evitare fenomeni di doppia deduzione nell’affrancamento «derogatorio»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 dicembre 2021

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Con il provvedimento pubblicato ieri in serata, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di attuazione dell’art. 1 commi 150 e 151 della L. 147/2013, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 commi 81 e 82 della L. 205/2017.
Si ricorda che la L. 205/2017 ha esteso il regime di affrancamento “derogatorio” alle partecipazioni in controllate non residenti. I commi 81-83 dell’art. 1 hanno apportato, infatti, ulteriori modifiche al regime opzionale ex art. 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008, che consente il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie, attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e altre immobilizzazioni immateriali. Le disposizioni  (si veda “Affrancamento «derogatorio» anche per partecipazioni in controllate non residenti” del 13 gennaio 2018).

Il regime di affrancamento “derogatorio” prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 16%, da versare in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

L’art. 1 comma 83, richiamando l’art. 1 comma 151 della L. 147/2013, conferma la preclusione della possibilità di optare per il regime con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli artt. 172 comma 10-bis, 173 comma 15-bis e 176 comma 2-ter del TUIR e 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008 e viceversa (comprendendo, anche, gli altri regimi di riallineamento nominativamente non indicati).

Nelle motivazioni del provv. di ieri si legge che, stante la ratio espressa dal legislatore nel citato comma 83 (“al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento”), nell’ambito del divieto devono, coerentemente, rientrare anche la deduzione degli ammortamenti relativi ai valori fiscali delle attività immateriali assunti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dai soggetti che trasferiscono la sede nel territorio dello Stato anche all’esito di operazioni straordinarie.

Abrogando e sostituendo il precedente provv. n. 77035/2014, il provvedimento di ieri esamina quindi ambito di applicazione, base imponibile da assoggettare al regime, effetti dell’esercizio dell’opzione e ambito temporale di applicazione alla luce delle modifiche introdotte.

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