Termine di prescrizione del credito per accise differito solo a certe condizioni
I comportamenti omissivi non possono coincidere con il fatto contestato
Il differimento del termine di prescrizione del diritto di credito, in materia di accise, opera solo laddove la condotta omissiva sia riferibile – quantomeno a titolo di concorso – al soggetto passivo di imposta. Il mancato versamento dell’imposta, inoltre, sebbene costituisca un’omissione, non determina il differimento del citato termine di prescrizione.
Sono questi gli importanti principi stabiliti nell’ordinanza della Cassazione n. 35903 del 22 novembre 2021.
La vicenda analizzata dalla Suprema Corte è la seguente: un fornitore cedeva gas naturale per usi industriali a una società la quale, successivamente, ne consentiva il consumo ad altro soggetto per usi civili (tassato con aliquota maggiore). Siffatta circostanza emergeva a seguito di una verifica fiscale iniziata il
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