Base ACE con riduzione solo per gli acquisti di partecipazioni infragruppo
Il gruppo comprende, però, anche le persone fisiche o le società non residenti, pur se essi non sono «soggetti ACE»
Nell’attesa di conoscere come opereranno le disposizioni antielusive dell’ACE ai fini del computo dell’agevolazione maggiorata prevista dall’art. 19 del DL 73/2021 (c.d. “super ACE”), un tema non molto “battuto” riguarda le riduzioni dovute a fronte delle somme pagate per l’acquisizione di partecipazioni di controllo.
In termini generali, l’art. 10 comma 3 lettera a) del DM 3 agosto 2017 (che riprende, a sua volta, il contenuto dell’art. 10 comma 3 lettera a) del DM 14 marzo 2012) prevede una riduzione (permanente) della base ACE quantificata nel corrispettivo dovuto “per l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La valutazione in merito ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41