Concessionario in solido con il gestore dell’impianto di distribuzione stradale
In caso di svincolo irregolare, anche il titolare della concessione è tenuto al pagamento dell’accisa
In caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo di prodotti energetici soggetti ad accisa, il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburante è obbligato, in solido con il titolare della licenza, per “culpa in vigilando”.
Tale principio di diritto è stato ribadito dalla Cassazione, che, con l’ordinanza n. 38258/2021, confermando il proprio orientamento, ha esteso l’obbligazione tributaria anche al titolare della concessione laddove si realizzi una fattispecie di c.d. contrabbando interno.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane aveva notificato un avviso di pagamento non solo al gestore della stazione di servizio, tale in forza di un contratto di affitto d’azienda, ma anche al titolare della concessione del distributore stradale
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