Ricognizione del debito opponibile al fallimento
Il termine di impugnazione decorre dalla pronuncia in udienza solo se è data lettura del decreto alle parti
Con sentenza n. 39123, depositata ieri, la Cassazione ha stabilito che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, dovendosi presumere l’esistenza del rapporto sottostante, salva la prova a carico del curatore fallimentare della sua inesistenza o invalidità.
Nel caso di specie, la domanda di ammissione al passivo per un credito oggetto di ricognizione ad opera del debitore, poi fallito, veniva respinta sul presupposto dell’inopponibilità della ricognizione al curatore fallimentare.
La prima questione posta all’attenzione dei giudici attiene alla tempestività dell’impugnazione, dovendosi accertare se – come avvenuto nel caso concreto – il decreto pronunciato in udienza possa ...
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