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Prima casa under 36 anche per gli acquisti all’asta

/ REDAZIONE

Martedì, 14 dicembre 2021

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Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i giovani al di sotto dei trentasei anni, previste dall’art. 64 del DL 73/2021, trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquistato all’asta.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, nella riposta ad interpello n. 808, pubblicata ieri.

Si ricorda che l’art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021 ha introdotto un’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione (applicabile in presenza di tutte le condizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

I primi chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione sono stati forniti nella circ. 14 ottobre 2021 n. 12, nella quale, tra il resto, l’Amministrazione ha precisato che il beneficio può trovare applicazione anche ove l’immobile venga acquisito per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.

In tal caso (come chiarito, per l’agevolazione prima casa “ordinaria” da ultimo, nella ris. 28 maggio 2021 n. 38), le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti agevolativi sono rese:
- solitamente, nelle more del giudizio, di modo che risultino dal provvedimento giudiziale;
- anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto.

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