Detassato il contributo a fondo perduto legato alla misura «Resto al Sud»
Con la risposta interpello n. 815 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 245 del DL 34/2020, recante una misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari dell’agevolazione “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP a norma dell’art. 10-bis del DL n. 137/2020.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, seppur l’ambito soggettivo del contributo in esame risulti circoscritto ai soggetti che fruiscono dalla misura agevolativa c.d. “Resto al Sud”, lo stesso soddisfa i requisiti previsti dall’art. 10-bis del DL 137/2020, poiché:
- è finalizzato a sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza COVID-19, risultando, quindi, erogato in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica;
- è rappresentato da in un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dei predetti soggetti e, pertanto, differente rispetto alla misura c.d. “Resto al Sud” esistente prima della medesima emergenza.
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