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Credito locazioni anche per il contratto di affidamento

/ REDAZIONE

Sabato, 18 dicembre 2021

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Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, può trovare applicazione anche al contratto di “affidamento” stipulato con la società titolare della concessione pubblica, in quanto assimilabile ad una locazione.
Lo afferma la risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 827, pubblicata ieri.

Si ricorda che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, dal punto di vista oggettivo, riguarda i contratti di:
- locazione di immobili e sublocazione (ris. Agenzia delle Entrate n. 68/2020 e risposta ad interpello n. 356/2020);
- leasing di immobili (ma secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020 sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
- concessione di immobili;
- servizi a prestazioni complesse comprensivi immobili (ad es. contratti di coworking, cfr. la circ. n. 14/2020);
- affitto d’azienda comprensivi di immobili.

Nel caso di specie, la società istante riteneva che il contratto da lei stipulato, definito di “affidamento”, stipulato con la società concessionaria, potesse essere assimilato ad una subconcessione, tenendo conto che la società affidataria:
- “è tenuta a rispettare una specifica destinazione e che tale vincolo è ricollegabile al rispetto dell’interesse pubblico cui la concessione amministrativa originaria è finalizzata”;
- ricopre “una posizione analoga a quella della concessionaria, essendo tenuta ad impiegare il bene pubblico per quell’attività che il concessionario originario avrebbe potuto esercitare direttamente”.

Alla luce di tali elementi, l’Agenzia ritiene astrattamente applicabile (senza poter valutare l’esistenza delle altre condizioni) il credito d’imposta del 60% al contratto in oggetto, ritenendolo assimilabile ad un contratto di locazione di cui agli artt. 1571 e ss. c.c., mentre ne esclude la riconducibilità ad un contratto di servizi a prestazione complesse.
Inoltre, l’Agenzia incidentalmente rileva che il credito d’imposta potrebbe trovare applicazione anche al contratto di concessione, purché siano presenti tutte le condizioni.

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