Variazione in diminuzione e detrazione IVA entro i limiti temporali
Nella risposta a interpello n. 832 di ieri, 17 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la variazione in diminuzione ai fini IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 può essere operata “solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata”, nelle specifiche situazioni ivi previste ed entro precisi limiti temporali che, nel caso di errori e/o di accordo fra le parti, sono stabiliti in “un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile”.
Nel caso in esame, le fatture erano state emesse dal prestatore nel 2017 e spedite, a mezzo raccomandata, ad un indirizzo errato; la copia conforme delle stesse risultava consegnata al committente soltanto nel 2020.
In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’emissione delle note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 costituisce lo strumento “principale e generale” per rimediare agli errori compiuti in sede di fatturazione. Tuttavia, rilevandosi che le dette fatture s’intendono emesse al momento della spedizione e che è trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione in virtù dell’art. 6 del DPR 633/72, deve escludersi la possibilità di “emettere ora una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazione e relative fatture del 2017”.
Per quanto riguarda il committente, che – secondo quanto rappresentato – ha ricevuto le fatture nel 2020, viene richiamata la circ. n. 1/2018 secondo cui, sussistendo il presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione e quello formale del possesso di una fattura valida, il diritto alla detrazione dell’IVA “può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che tale soggetto passivo potrà registrare le fatture e procedere “al recupero dell’imposta di rivalsa da versare al prestatore, con presentazione (…) di una dichiarazione integrativa” per l’anno 2020.
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