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Passaggio da identificazione diretta a stabile organizzazione con continuità nell’IVA di gruppo

/ REDAZIONE

Martedì, 21 dicembre 2021

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Con risposta a interpello n. 837, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società di diritto tedesco identificata ai fini IVA in Italia e aderente alla liquidazione IVA di gruppo in veste di controllata, qualora decida di istituire una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, chiudendo la precedente posizione IVA italiana, può proseguire la sua partecipazione alla procedura di gruppo senza interruzioni.

Infatti, come già chiarito con ris. n. 108/2011, la chiusura della partita IVA relativa all’identificazione diretta e la contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana può essere assimilata a una trasformazione sostanziale soggettiva che comporta una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti.
Nel caso di specie, dunque, la società può continuare a partecipare alla liquidazione di gruppo con la nuova veste giuridica, fermi restando gli obblighi di comunicazione nell’ambito del quadro VG della dichiarazione IVA ovvero mediante il modello IVA26, a seconda che la variazione avvenga dall’inizio o nel corso dell’anno.

Con il medesimo documento di prassi, l’Agenzia ha poi chiarito che il trasferimento, nella stabile organizzazione della società in parola, controllata al 100% dalla capogruppo, del complesso aziendale detenuto da altra società, anch’essa controllata al 100% dalla capogruppo, non influisce sulla prosecuzione della procedura di liquidazione ex art. 73 del DPR 633/72. Laddove, però, il passaggio del complesso aziendale avvenga prima dell’ingresso di quest’ultima società nella procedura di gruppo, potranno essere trasferite al gruppo solo le risultanze IVA riferite alle operazioni effettuate dopo l’operazione straordinaria (cfr. ris. nn. 302/2007 e 78/2011).

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