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Per l’esenzione IVA dei servizi finanziari contano le caratteristiche oggettive

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 dicembre 2021

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Spetta al soggetto passivo individuare il regime IVA applicabile a ciascuno dei servizi resi, sulla base delle caratteristiche oggettive degli stessi, tenuto conto dei principi giurisprudenziali e dei chiarimenti forniti in materia dalla prassi amministrativa. Infatti, esula dalle finalità proprie dell’interpello l’individuazione, servizio per servizio, del trattamento fiscale da applicare all’attività complessiva svolta dal soggetto passivo.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 842 pubblicata ieri, 21 dicembre 2021, in merito a una società che intende fornire servizi in outsourcing per la realizzazione di operazioni bancarie e finanziarie.

Alla luce delle predette considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato alcuni dei precedenti chiarimenti forniti in merito al trattamento IVA relativo a tali operazioni. A titolo esemplificativo, è stato ribadito che costituiscono operazioni imponibili IVA, per esempio, “le attività di raccolta, catalogazione e veicolazione delle informazioni inerenti i rapporti contrattualizzati dai clienti finali con la banca, i servizi di gestione anagrafica ovvero la mera messa a disposizione dell’interfaccia informatica” (ris. Agenzia delle Entrate n. 283/2009).

È stato precisato, inoltre, che spetta al soggetto passivo individuare i criteri più appropriati per allocare il corrispettivo tra le diverse tipologie di servizio rese, a condizione che detti criteri siano “oggettivi, verificabili e coerenti in considerazione della natura e delle caratteristiche” dei servizi in esame.

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