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Rettifica della detrazione IVA su immobili solo dopo il riaccatastamento

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 dicembre 2021

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Una società che fornisce servizi di credit reference e di informazioni economiche e immobiliari alle imprese e che, nell’ambito delle attività strumentali e connesse, acquista complessi immobiliari costituiti da unità abitative per poi demolirli o ristrutturarli, ricavando esclusivamente unità immobiliari strumentali per natura, non può detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi per la demolizione o la ristrutturazione, né l’IVA assolta sull’acquisto di dette unità immobiliari, fintanto che non siano terminati i lavori e le unità immobiliari siano accatastate nelle appropriate categorie catastali.

È questo uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 844 del 21 dicembre 2021.
L’Agenzia precisa che, con l’art. 19-bis1 comma 1 lett. i) del DPR 633/72, il legislatore ha stabilito un principio di indetraibilità oggettiva dell’IVA per l’acquisto e il recupero di fabbricati a destinazione abitativa, così individuati sulla base della classificazione catastale e a prescindere dall’utilizzo effettivo.

Nel caso specifico, per le unità immobiliari che la società intende demolire e ricostruire ovvero ristrutturare, censite in origine come abitazioni, è stato operato il passaggio alla categoria “F/1” o “F/3”. Essa, però, indica che l’immobile è in fase di trasformazione edilizia e non è idonea ad attestare l’avvenuto cambio di destinazione d’uso.
Ne deriva che l’imposta non potrà essere detratta al momento della demolizione o ristrutturazione.

Soltanto a partire dal periodo d’imposta in cui gli immobili saranno accatastati in una delle categorie riconducibili ai beni strumentali all’attività d’impresa, sarà consentito procedere alla rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633/72, con riguardo all’IVA non detratta in precedenza.

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