Contributo a fondo perduto «start up» utilizzabile in compensazione
Dopo aver fissato al 100% la percentuale del contributo a fondo perduto “start up” riconosciuto ai sensi dell’art. 1-ter del DL 22 marzo 2021 n. 41 convertito (si veda “Contributo a fondo perduto «start up» riconosciuto al 100%” di ieri), con la ris. n. 75/2021 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentirne l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, ovvero, in base a specifica scelta irrevocabile del beneficiario, il contributo è riconosciuto come credito d’imposta compensabile tramite F24.
Per consentire quindi l’utilizzo in compensazione del contributo, la ris. n. 75 ha istituito il codice tributo “6956”, denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up - credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1- ter DL n. 41 del 2021”, che, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
Sulla restituzione spontanea del contributo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, la ris. di ieri ricorda che il § 6.1 del provv. n. 305784/2021 ha stabilito che:
- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la compensazione prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi, versando le relative sanzioni con applicazione delle riduzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97;
- i versamenti sono effettuati mediante con il modello F24 ELIDE secondo le indicazioni e gli specifici codici tributo forniti con la ris. n. 24/2021.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941