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NOTIZIE IN BREVE

Rinnovo degli impatriati solo al termine del primo quinquennio agevolato

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 dicembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 854 di ieri, 22 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’opzione per prolungare di ulteriori 5 anni il regime dei c.d. vecchi impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, prevista dall’art. 5 comma 2-bis del DL 34/2019, non può essere esercitata prima del decorso dell’originario quinquennio di agevolazione. Infatti, come già chiarito con la precedente risposta a interpello n. 703 del 12 ottobre 2021, viene precisato che, in presenza dei requisiti di legge, l’opzione può essere esercitata dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

Il caso analizzato dall’Agenzia riguarda la tassazione dei redditi provenienti da piani di azionariato e bonus, entrambi relativi alle prestazioni di lavoro delle annualità pregresse e con scadenza nel corso del quinquennio di rinnovo dell’agevolazione.

Richiamando precedenti interventi di prassi, l’Agenzia conferma che, in capo al dipendente, la tassazione del reddito derivante dal diritto di opzione avviene al momento di esercizio dello stesso, indipendentemente dalla data di emissione e di consegna dei titoli, seguendo il principio di cassa, tipico dei redditi di lavoro dipendente.

Tutto ciò premesso, in merito alla misura della ritenuta da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option e da bonus pluriennali, erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale degli impatriati, l’Agenzia, con la risposta n. 854/2021 in commento, osserva che, in applicazione del principio di cassa, gli stessi sono assoggettati a tassazione “nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo di imposta nel quale sono percepiti”. In altre parole, la tassazione avviene secondo le modalità (e le percentuali di tassazione) previste nell’anno in cui il reddito è assoggettato a tassazione in capo al dipendente.

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