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L’attività di intermediazione nella vendita di azioni è esente IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 dicembre 2021

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La prestazione resa da una società, che assume l’incarico di consulente finanziario nell’ambito di una vendita di azioni, è qualificabile come un’operazione di intermediazione esente IVA ex art. 10 comma 1 n. 9 del DPR 633/72. Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 852 pubblicata ieri, 22 dicembre 2021.

Il caso in esame riguarda il trattamento IVA da applicare alla prestazione effettuata da una società danese, alla quale è stato conferito l’incarico di individuare potenziali compratori interessati all’acquisizione di una partecipazione societaria, gestire le diverse fasi della trattativa e supportare le parti per la conclusione dell’affare.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la società danese svolge, in posizione di terzietà rispetto alle parti, un’attività complessa riconducibile fra quelle d’intermediazione, poiché tutti i servizi resi sono propedeutici al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalle parti, ossia la finalizzazione della cessione delle azioni. Pertanto, alle prestazioni di servizi in esame si applica il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 comma 1 n. 9 del DPR 633/72.

Inoltre, l’Agenzia ha condiviso la tesi del committente secondo cui lo stesso non è tenuto a integrare la fattura ricevuta, in quanto non risulta debitore di alcuna imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011).

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