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Indennizzo per incremento del canone di locazione senza IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 dicembre 2021

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Con risposta a interpello n. 860/2021, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA da riservare all’indennizzo che una società conduttrice ha erogato ad una società locatrice in ragione delle somme da questa corrisposte agli appaltatori per i lavori relative al miglioramento dei beni immobili, a titolo di indennizzo in considerazione del previsto effetto incrementativo del canone locatizio per effetto dei suddetti lavori.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, importi di questa natura, anche esaminate la pattuizioni delle parti, non assumono rilievo ai fini dell’IVA, non ravvisandosi alcun rapporto sinallagmatico.
Come ricordato nella risposta a interpello, in termini generali rientrano nel campo di applicazione del tributo le operazioni (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) contraddistinte dal nesso sinallagmatico proprio dei rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive, in cui le prestazioni, a carico di entrambe le parti, sono legate da un nesso di interdipendenza funzionale.

Viceversa, in mancanza di un sinallagma, ossia in mancanza di reciproche prestazioni o obbligazioni a carico delle parti interessate, l’operazione è, in linea di principio, fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.

Anche secondo la Corte di Giustizia Ue (sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04), per affermare la rilevanza ai fini IVA di un’operazione, deve sussistere una stretta correlazione tra prestazione e controprestazione, che si verifica quando “il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato dall’utente”.

Nella fattispecie, l’Agenzia evidenzia, sulla base delle pattuizioni contrattuali, che l’effettuazione degli interventi edili non è oggetto di un’obbligazione contrattualmente assunta dalla società conduttrice nei confronti della società locatrice, poiché quest’ultima si è limitata a prestare il proprio consenso all’esecuzione degli interventi, oggetto di un’autonoma iniziativa del conduttore. Di conseguenza, conclude per l’esclusione dell’indennizzo dal campo di applicazione dell’IVA, in carenza del presupposto oggettivo del tributo in questione.

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