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Requisito dell’«inattività lavorativa» da rivedere per l’assegno di invalidità

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 dicembre 2021

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Con il messaggio n. 4689 pubblicato ieri, l’INPS rende noto che dal 21 dicembre 2021 è riconosciuto l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 della L. 118/1971 anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4.931 euro, come previsto dall’art. 14-septies del DL 663/1979. Ciò in virtù del fatto che l’art. 12-ter del DL 146/2021, inserito in sede di conversione nella L. 215/2021, fornisce l’interpretazione autentica del requisito dell’“inattività lavorativa”, stabilendo che è da intendersi in ogni caso soddisfatto qualora “il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa svolta dal soggetto percettore non determini il superamento del limite di reddito individuale previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo”.

L’INPS ritiene quindi superata l’interpretazione più restrittiva, in base alla quale l’inattività lavorativa doveva essere totale per il riconoscimento dell’assegno, espressa con il messaggio n. 3495/2021, e dispone che le domande di prestazione presentate e non accolte dopo la pubblicazione del citato messaggio saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione.

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