Iper-ammortamento in caso di acquisti centralizzati di gruppo con «prenotazione»
Con la risposta interpello n. 863 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, ai fini dell’iper-ammortamento, in merito agli acquisti centralizzati di gruppo e alla “prenotazione” degli investimenti.
Nella fattispecie in esame, l’investimento è stato “prenotato” nel 2019 da ALFA UK e, a seguito della cessione del contratto di fornitura perfezionatasi il 13 marzo 2020, è stato “effettuato” nel 2020 da ALFA ITA.
Ai fini dell’iper-ammortamento o del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, per poter riferire l’ordine e l’acconto alla società del gruppo cessionaria del contratto di fornitura che successivamente “effettua” l’investimento, è necessaria la sussistenza – fin dall’origine - di elementi documentali e fattuali che, in maniera certa e incontrovertibile, dimostrino che la società del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata delle politiche di acquisto abbia effettuato la “prenotazione” dell’investimento in favore e per conto della società cessionaria stessa.
In tal modo, ai fini agevolativi viene assicurata la neutralità tra gli acquisti centralizzati di gruppo e gli acquisti effettuati dalle singole società; una tesi contraria, invece, rischierebbe di condizionare, in maniera ingiustificata, l’assetto organizzativo e le strategie di investimento di quei gruppi che, per motivi di economicità e per ottenere un maggior potere contrattuale, hanno accentrato le politiche di acquisto in capo a un’unica società del gruppo anziché affidarle autonomamente alle singole società.
Pertanto, nel caso di specie, qualora ALFA ITA riesca a dimostrare di essere, sin dall’origine, destinataria della “prenotazione” effettuata da ALFA UK, potrà fruire dell’iper-ammortamento in quanto l’investimento, grazie all’ordine e all’acconto della stessa ALFA UK, risulterà incardinato nella disciplina stabilita dall’art. 1 comma 60 ss. della L. 145/2018.
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