Perdite riportabili dalla beneficiaria se il patrimonio a valori correnti è capiente
La risposta a interpello n. 864 di ieri, 28 dicembre 2021, ha confermato che, nei casi di scissione parziale, ai fini del riporto delle perdite fiscali “ereditate” dalla società scissa, la società beneficiaria deve confrontare l’ammontare di tali perdite con quello del patrimonio netto ricevuto; deve, inoltre, essere rispettato il requisito della vitalità economica in capo alla società scissa.
Nella situazione esaminata, in cui il requisito della vitalità è rispettato, mentre il patrimonio netto è incapiente, il diritto al riporto delle perdite in deroga alle limitazioni previste dall’art. 173 comma 10 del TUIR è vincolato alla dimostrazione della capacità del ramo di azienda trasferito alla società beneficiaria di produrre reddito in modo autonomo.
Ove il ramo trasferito sia un compendio di beni non organizzato in modo tale da produrre reddito in autonomia, il riporto delle perdite è possibile solo dimostrando che i beni trasferiti hanno plusvalenze latenti tali per cui la valorizzazione dei beni a valore corrente anziché al valore storico porta ad avere un patrimonio netto a valori anch’essi correnti di importo superiore alle perdite fiscali trasferite.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941