Saggio di interesse legale all’1,25% con riflessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Con la circ. n. 203/2021 pubblicata ieri, l’INPS ha fatto seguito al DM 13 dicembre 2021, con cui è stata fissata la variazione all’1,25% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022.
L’Istituto previdenziale ha evidenziato alcuni riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
L’art. 116 comma 15 della L. 388/2000 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali.
Al riguardo, nella circ. n. 203/2021 si ricorda che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti e che la misura dell’1,25% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.
Inoltre, l’INPS precisa che per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Infine, si ricorda che il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2022. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,25% si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022.
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