Trasferimento fraudolento di valori anche per operazioni successive alla fittizia intestazione
La Cassazione, nella sentenza n. 47234 del 28 dicembre 2021, ha affermato che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis del codice penale) – reato a forma libera, istantaneo e con effetti permanenti – si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale/apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione.
Di conseguenza, per potersi affermare il concorso da parte di un soggetto terzo, è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell’attribuzione fraudolenta, non avendo, invece, rilevanza l’eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
Rileva, peraltro, anche l’ipotesi in cui, alla fittizia attribuzione di beni o utilità, seguano operazioni volte ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo; plurime condotte di intestazioni fittizie, infatti, possono essere realizzate in successione tra loro al fine in far confluire disponibilità economiche in favore del fittizio titolare.
Ne discende, pertanto, che la condotta del soggetto estraneo alla realizzazione dell’originaria fittizia intestazione del bene integra la fattispecie in questione quando realizza un incremento economico in favore del fittizio intestatario, così ponendo in essere (anche a titolo di concorso di persone) una ulteriore condotta di attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
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