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Conta il «valore economico» nella cessione dei crediti deteriorati

/ REDAZIONE

Lunedì, 3 gennaio 2022

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Per determinare la base imponibile IVA della cessione di crediti “deteriorati” (Non performing Loans o NPL), occorre far riferimento alla differenza fra il “valore economico” dei crediti al momento della cessione e il prezzo pagato dal cessionario al cedente per l’acquisto degli stessi. Questo, in estrema sintesi, è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 31 dicembre 2021 n. 79.

La cessione di crediti deteriorati deve intendersi come prestazione di servizi esente da IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72, effettuata dal cessionario del credito (e non dal cedente), posto che essa è “strumentale rispetto all’attuazione di una prestazione di servizi di natura finanziaria”.

In linea di principio, la relativa base imponibile dovrebbe essere pari alla differenza fra il prezzo di cessione del credito e il valore nominale del medesimo. L’Agenzia delle Entrate rileva, tuttavia, l’inadeguatezza di tale criterio relativamente alle operazioni in oggetto. Data la natura del credito “deteriorato” (incerto sia per quanto concerne i termini di riscossione sia per quanto attiene al capitale recuperabile), non verrebbe correttamente rappresentato il reale ed effettivo vantaggio economico a favore dell’acquirente (che si assume il rischio di default dei debitori ceduti). Il cessionario, infatti, investe in NPLs, al fine di “generare un ricavo dato dalla differenza fra il prezzo corrisposto per l’acquisto di tale portafoglio (...) e quanto ricavato in sede di procedura di recupero”.

Premesso quanto sopra, ai fini della determinazione della base imponibile di cui all’art. 13 del DPR 633/72, l’Agenzia ritiene debba farsi riferimento a un criterio basato sulla differenza fra il “valore economico” dei crediti ceduti al momento della cessione (frutto di “analisi dettagliate “) e il prezzo pagato dall’acquirente per il loro acquisto.

Anche se la quantificazione del “valore economico” non può avvenire solitamente in sede contrattuale (atteso che il cessionario non vuol dare al cedente evidenza degli incassi attesi), le valutazioni “sono documentate e archiviate in documenti societari ufficiali”, potendo, quindi, essere verificate dall’Amministrazione finanziaria.

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