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Per i «vecchi» fallimenti emissione della nota di credito solo se il piano di riparto è definitivo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 gennaio 2022

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Per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 50, pubblicata ieri, conferma la propria precedente prassi, secondo la quale l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’art. 26 del DPR 633/72, il quale subordina il diritto alla variazione all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura.

Nel caso di specie, la società istante, a fronte di un ingente credito per fatture emesse e rimaste insolute a seguito del fallimento del committente, chiede all’Amministrazione finanziaria di definire il dies a quo a partire dal quale sia ammissibile emettere la relativa nota di variazione, essendo in dubbio se ritenere che l’infruttuosità debba individuarsi nello spirare del termine di notifica ai creditori del progetto di riparto o nel momento di intervenuta esecutività del piano di riparto finale.

L’Agenzia ricorda che, in base alla normativa vigente per le procedure concorsuali ante DL 73/2021, la nota di variazione può essere emessa soltanto “dopo la conseguita certezza della rilevata infruttuosità del credito, ritenendosi che tale comportamento debba essere successivo alla definitività del piano di riparto dell’attivo predisposto dal curatore (…), poiché è solo in tale momento che il creditore ha la certezza giuridica della quantificazione del proprio credito” (circ. n. 77/2000). Nella fattispecie, l’Amministrazione finanziaria individua, pertanto, nella definitività del riparto finale il presupposto per l’emissione della nota di credito (dies a quo).

In merito al dies ad quem è riconfermata la posizione anticipata nei recenti documenti di prassi (circ. n. 20/2021 e risposte a interpello nn. 192/2020 e 119/2021): la nota andrà emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre la detrazione sarà operata “nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”.

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