ACCEDI
Sabato, 28 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Aliquota IVA ordinaria per la colla chirurgica

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 gennaio 2022

x
STAMPA

Le cessioni di colla chirurgica sintetica, classificata alla voce doganale 3006.1090, a favore di Aziende ospedaliere e distributori nazionali, sono assoggettate a IVA con aliquota ordinaria, escludendosi l’applicabilità sia dell’aliquota del 10% prevista dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, sia dell’aliquota del 4% di cui ai nn. 30 e 41-quater della Tabella A, parte II, allegata allo stesso decreto, le quali riguardano differenti categorie merceologiche.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 51 di ieri, esaminando il caso della società che produce e commercializza la suddetta colla, usata in sala operatoria nell’organismo umano, riconducendo la stessa nella voce doganale 3006.1090 riferita alle “legature sterili e similari”, secondo il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Riprendendo i precedenti chiarimenti di prassi e, in particolare, la circ. 10 aprile 2019 n. 8, tenuto conto della norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 3 della legge di bilancio 2019, l’Agenzia ha ribadito che l’aliquota del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 si applica ai “prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici (...) classificabili nella voce 3004”. Inoltre, la colla chirurgica non può neppure farsi rientrare nell’ambito delle previsioni di cui ai nn. 30 e 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, che riservano l’aliquota del 4%, rispettivamente, ai prodotti riconducibili alla diversa voce doganale 90.19 nonché ad “ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti”.

Nella stessa direzione, viene infine ricordato l’art. 6 comma 8 della L. 133/99, ov’è stabilito che “Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale (cui peraltro il prodotto in questione sembrerebbe assimilabile, ndr) sono assoggettate all’aliquota ordinaria dell’IVA”; e ancora, la ris. 9 luglio 2003 n. 152, secondo cui “si applica l’aliquota IVA ordinaria alle cessioni di prodotti usati come emostatici negli interventi chirurgici e registrati come dispositivi medici”.

TORNA SU