Al riciclatore si confisca solo il prezzo del reato
La Cassazione n. 2879/2022 ha ribadito che, in presenza della prova che il riciclatore si sia avvantaggiato solo del “prezzo del reato”, mentre del profitto/prodotto si sia avvantaggiato l’autore del reato presupposto, è contrario ai principi generali una confisca avente a oggetto l’intero profitto/prodotto del reato di riciclaggio e gravante sul solo “riciclatore”.
Se, infatti, il principio di solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è quando manchi il concorso, come nel caso peculiare del riciclatore che si limiti a trattenere per sé solo il prezzo del reato, restituendo la differenza all’autore del reato presupposto.
Come precisato dalla Cassazione n. 30899/2020, d’altra parte, procedendo sulla base del principio di solidarietà si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo alla regola generale sottostante alle confische (in specie a quella per equivalente) secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato reato.