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Il nuovo criterio equitativo del deficit fallimentare non è retroattivo

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 gennaio 2022

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Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 20 settembre scorso, ha stabilito che la nuova previsione di cui all’art. 2486 comma 3 c.c. – in base alla quale, “se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura” - non opera retroattivamente, essendo destinata, ai sensi dell’art. 11 disp. gen. c.c., a disciplinare il regime sostanziale della responsabilità dell’amministratore, sotto il profilo della predeterminazione della consistenza del danno, solo per il futuro.

Del resto la previsione di una componente “punitiva” del risarcimento del danno dovuto allorché l’esatta consistenza del pregiudizio non possa essere determinata per la violazione da parte dell’amministratore degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, difficilmente si presta a un’applicazione retroattiva nel nostro ordinamento dove, salvo specifiche e sporadiche previsioni normative, il rimedio risarcitorio ha solo funzione ripristinatoria della sfera giuridica del danneggiato pregiudicata dalla violazione (nel medesimo senso App. Catania n. 136/2020; contra App. Roma n. 2649/2021).

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