Per i compensi da amministratore da compensare vanno indicati i parametri per determinarli
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 7126/2021, ha stabilito che l’amministratore che intenda opporre in compensazione alla richiesta risarcitoria del fallimento, per sue condotte illecite, il proprio credito per il diritto al compenso relativamente all’incarico svolto, ha l’onere di indicare i parametri minimi necessari per determinare – seppure in via equitativa – l’importo che gli sarebbe dovuto.
Occorre, infatti, considerare che:
- in mancanza di determinazione da parte dell’atto costitutivo o dell’assemblea, l’amministratore può chiedere la determinazione giudiziale in via equitativa del congruo compenso;
- in tal caso, non si può prescindere dall’onere di allegazione e di prova da parte dell’amministratore della quantità e della qualità delle prestazioni concretamente svolte;
- in applicazione dell’art. 1709 c.c., il giudice deve fare riferimento ai parametri della natura, della quantità e della qualità dell’attività prestata, nonché del risultato utile conseguito dalla società;
- a tal fine non è sufficiente, di per sé sola, l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi;
- non esiste un compenso minimo (del resto, il diritto al compenso degli amministratori è disponibile e, come tale, può costituire oggetto di rinuncia, pure tacita, purché inequivoca);
- ove non sia possibile fare ricorso ai criteri sopra indicati, perché non sono forniti sufficienti elementi allo scopo, il giudice deve rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l’interessato dall’obbligo di fornire all’autorità giudiziaria gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.
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