Nella scissione la prova del limite di responsabilità grava sulle società beneficiarie
La Cassazione, nell’ordinanza n. 36690/2021, ha stabilito che, in caso di scissione, la responsabilità per i debiti della società scissa (che la società “cui fanno carico”, che ne risponde per l’intero, non abbia provveduto a soddisfare), in forza degli artt. 2506-bis comma 2 e 2506-quater comma 3 c.c., si estende, in via solidale (e sussidiaria) a tutte le società partecipanti all’operazione, ciascuna delle quali, tuttavia, risponde “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”.
La prova della sussistenza, in concreto, di tale limite (che costituisce un’eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti) e della sua esatta misura (vale a dire la quota, di relativa spettanza, di quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di tale obbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, si estenderebbe all’intera prestazione non eseguita), grava, a norma dell’art. 2697 comma 2 c.c., su ciascuna delle società beneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesse all’oggetto della relativa dimostrazione.
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