Retribuzioni convenzionali solo per le attività previste dal decreto annuale
Con la risposta a interpello n. 54, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con riguardo alle retribuzioni convenzionali, escludendone l’applicazione nell’ipotesi in cui l’attività svolta dal lavoratore non rientri in quelle previste dal decreto annuale del Ministero del Lavoro.
L’art. 51 comma 8-bis del TUIR prevede infatti uno speciale regime di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 della medesima norma. Secondo tale regime, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, viene determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro (senza tener conto, in sostanza, della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore).
Annualmente, il decreto del Ministero del Lavoro fissa le retribuzioni convenzionali, distinguendo in base:
- al settore;
- alla qualifica;
- alle fasce retributive.
Oltre ai requisiti normativi, ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali è necessario che il lavoratore in questione sia inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del Ministro del Lavoro definisce le retribuzioni convenzionali.
L’assenza del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime in argomento.
Nel caso in esame, al lavoratore che svolge la sua attività per un’associazione senza scopo di lucro (catalogata tra le “Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi” nell’ordinamento giuridico del Paese di provenienza), non è possibile applicare il regime di cui al comma 8-bis, in quanto tale attività non rientra tra quelle previste dal decreto.
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