Ripresa degli addebiti in bolletta del canone RAI 2021 dopo la sospensione causa sisma
Con risposta a interpello n. 70 di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di riscossione del canone RAI per le popolazioni colpite dal sisma 2016.
Nello specifico, l’agevolazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016 di cui all’art. 1 comma 3 del DL 29 maggio 2018 n. 55 prevede la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020, mentre il canone relativo all’anno 2021 risulta dovuto e non sospeso.
Ciò posto, per i canoni c.d. “sospesi” (agosto 2016-dicembre 2020) l’Agenzia delle Entrate ha confermato (da ultimo con nota prot. n. 130774 del 28 giugno 2018) che “il canone tv ad uso privato dovuto e non addebitato nelle fatture per la fornitura dell’energia elettrica per effetto della sospensione dei versamenti dovrà essere corrisposto autonomamente dai cittadini mediante modello F24, con rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021”.
Per quanto attiene, invece, al canone RAI non sospeso dovuto per l’anno 2021, indipendentemente dalla ripresa della fatturazione relativamente ai consumi elettrici, ad avviso dell’Agenzia, l’impresa elettrica deve procedere alla riscossione del canone RAI 2021 ordinariamente dovuto dal 1° gennaio 2021 emettendo fatture “con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi” e comunque “in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre” come previsto dall’art. 3 comma 4 del DM 94/2016.
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