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Bonus Mezzogiorno solo per «strutture produttive» autonome

/ REDAZIONE

Venerdì, 4 febbraio 2022

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Con le risposte a interpello nn. 68 e 69 di ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla qualificazione di sedi operative quali “strutture produttive”, rilevante ai fini dell’accesso al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015.

Sulla base della circ. n. 34/2016, l’Agenzia afferma, in entrambe le risposte, che per individuare la “struttura produttiva” occorre valutare se le “unità locali”, oppure le “diramazioni territoriali”, le “linee di produzione” o i “reparti” che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno “parte integrante” del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un “centro autonomo di imputazione di costi”.

Nel caso della risposta a interpello n. 68, l’Agenzia ritiene che la “sede Operativa Sud”, pur se localizzata in una delle Regioni ammissibili al credito d’imposta, non sia, in sostanza qualificabile come “struttura produttiva” autonoma ai fini dell’ammissibilità al beneficio, in quanto svolge esclusivamente “funzioni di coordinamento” nell’attività di “progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni costituite da antenne/stazioni BTS ... al fine di offrire ad altri operatori di telecomunicazioni servizi di connessione radio”, svolta, su scala nazionale, dalla società.

Nel caso della risposta a interpello n. 69, l’Agenzia ritiene che le “strutture operative” identificate con le centrali “PoP” localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura in cui svolgono solo alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell’intero processo di trasmissione e ricezione dei dati che contraddistingue l’operatività dei sistemi di telecomunicazioni, non siano, in sostanza qualificabili come “strutture produttive” autonome.

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