Legittimità costituzionale delle udienze da remoto dubbia
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 31/2022, depositata ieri, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legislazione che ha limitato lo svolgimento delle udienze in presenza, durante l’emergenza da COVID-19, sollevata dal giudice di pace di Lanciano in considerazione dell’impossibilità di svolgere un’udienza istruttoria per indisponibilità degli strumenti necessari a permettere lo svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto.
La questione, sollevata nell’ambito di un contenzioso per risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, è stata dichiarata inammissibile, in considerazione della lacunosa e frammentaria ricostruzione del quadro normativo di riferimento fatta dal rimettente. Tuttavia, rileva considerare che i giudici hanno ritenuto che “Le questioni sono rilevanti nella misura in cui l’impossibilità di svolgere le udienze da remoto, stante l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione, avrebbe impedito al rimettente di celebrare l’udienza istruttoria già fissata nel giudizio principale per la data del 1° giugno 2020, in quanto la stessa avrebbe dovuto svolgersi «in presenza», con i rischi sanitari a ciò correlati. Di tal ché il giudice a quo, applicando la censurata disciplina processuale emergenziale, dovrebbe rinviare tale udienza istruttoria”.
Leggendo le motivazioni della decisione emerge che la questione sollevata è stata considerata inammissibile in considerazione del fatto che, nel momento in cui è stata rimessa dinanzi alla Consulta, la legislazione emergenziale non prevedeva come unica possibilità lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto, avendo previsto che i capi degli uffici giudiziari avessero il compito di adottare le misure organizzative ritenute più idonee ad affrontare i rischi derivanti dal contagio epidemiologico in atto, potendo ad esempio disporre lo svolgimento delle udienze a porte chiuse, oppure il rinvio della trattazione.
La motivazione posta dai giudici alla base della sentenza sembra non escludere la dichiarazione di illegittimità costituzionale qualora ad esempio le parti processuali abbiano dimostrato che, nonostante la legislazione emergenziale abbia previsto vari strumenti da adottare per permettere lo svolgimento delle udienze durante l’emergenza epidemiologica, sia stato impossibile garantirne lo svolgimento, per mancanza di attivazione dei poteri pur previsti dalla legislazione emergenziale, oltre alla effettiva carenza degli strumenti idonei a garantire lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto.
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