Cessione di impianto radiofonico come cessione d’azienda
La qualificazione data dalle parti prima del 2011 non è rettificabile a fini tributari
Non è possibile, per l’Agenzia delle Entrate, riqualificare in cessione d’azienda (soggetta a imposta di registro proporzionale) la cessione di impianti radiotelevisivi qualificata dalle parti come cessione di singoli beni ed assoggettata ad IVA, avvenuta prima dell’entrata in vigore dell’art. 27 comma 7-bis del DLgs. 177/2005.
Lo sancisce la Corte di Cassazione, nella sentenza 2 febbraio 2022 n. 3266.
La recente pronuncia consente di ricostruire l’evoluzione del tema della corretta qualificazione della cessione di impianti radio-televisivi, come cessione di beni ovvero come cessione d’azienda.
Il caso di specie riguarda l’avviso di accertamento emesso, nei confronti di una società, dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva ritenuto che il contratto
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41