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La dichiarazione integrativa non sposta la data di commissione della dichiarazione fraudolenta

/ REDAZIONE

Sabato, 5 febbraio 2022

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Dal momento che si tratta di un reato istantaneo, non rileva l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa. Quest’ultima serve solo a correggere eventuali errori commessi nella compilazione della iniziale dichiarazione; solo qualora la dichiarazione integrativa contenesse l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (non presente nell’originaria dichiarazione) la data del commesso reato sarebbe quella della presentazione della dichiarazione integrativa, previa contestazione nell’imputazione di una tale evenienza.

Tale principio viene enunciato dalla sentenza n. 3957 della Corte di Cassazione, depositata ieri. Nel caso in esame la dichiarazione integrativa era stata presentata il 1° dicembre 2021. I giudici di legittimità ribadiscono che le variazioni in essa riportate non posso determinare lo spostamento della data di commissione del reato, in quanto gli stessi elementi passivi sono indicati nella prima dichiarazione e in quella integrative.

Medesimo principio era già stato affermato con riferimento al reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000) dalla Cassazione n. 23810/2019.

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