Nelle società a partecipazione pubblica il limite ai compensi è rigido e complessivo
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DL 95/2012 convertito, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
Il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 1359/2021, ha precisato che la base di calcolo sulla quale applicare la misura dell’80% deve essere configurata tenendo in considerazione l’importo “effettivamente erogato” all’organo amministrativo nell’annualità 2013, indipendentemente da qualsiasi considerazione del numero delle mensilità concretamente erogate (e, quindi, anche se i compensi erogati nel 2013 dovessero attenere, come accadeva nel caso di specie, a due sole mensilità).
Tale conclusione si fonda sulla formulazione della norma, che non lascia spazi ermeneutici tali da consentire di tenere conto delle peculiari situazioni che, in concreto, allo scopo di temperare conseguenze derivanti da una letterale applicazione della norma, concorrano a quantificare gli importi “effettivamente sostenuti” in misura ridotta rispetto alle originarie spettanze.
Tale limite, peraltro, si applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo sia del compenso “fisso” che dell’eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941